PROPOSTA DI LEGGE

Artt. 1-5.

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Art. 6.
(Indulto).

      1. È concesso indulto nella misura non superiore a due anni per le pene detentive

 

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e per quelle pecuniarie sole o congiunte a dette pene.
      2. Ai fini di cui al presente articolo non si applicano le esclusioni previste dal quinto comma dell'articolo 151 del codice penale.
      3. Il beneficio dell'indulto è revocato se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporta una condanna detentiva superiore a due anni.

Art. 7.
(Esclusioni oggettive dall'indulto).

      1. L'indulto non si applica nei confronti delle pene irrogate in conseguenza di condanne concernenti i seguenti delitti:

          a) associazione per delinquere di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-bis del codice penale;

          b) partecipazione, a qualsiasi titolo, ad associazioni sovversive e ad associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, di cui agli articoli 270 e 270-bis, primo comma, del codice penale;

          c) riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone e acquisto e alienazione di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

          d) prostituzione e pornografia minorili, di cui agli articoli 600-bis e 600-ter del codice penale;

          e) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne e violenza sessuale di gruppo, di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-octies del codice penale.

Art. 8.

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Art. 9.
(Termini di efficacia dell'indulto).

      1. L'indulto ha efficacia per i reati commessi fino a tutto l'8 maggio 2006.

Art. 10.

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